Regolamento per le prestazioni C.I.M.L.A.
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Valido dal 1 gennaio 2013
Province di Forlì-Cesena e Rimini
PRESENTAZIONE
Con questo opuscolo la CIMLA intende rendere noti gli strumenti e i servizi offerti dalla Cassa ai lavoratori agricoli pubblicando il regolamento che detta le norme dell' attività tenuta a svolgere.
Tale strumento sarà messo a disposizione degli Enti di Patronato, delle Organizzazioni Datoriali e Cooperative di Categoria Agricola e di tutti i lavoratori.
Le Associazioni e Organizzazioni componenti la CIMLA auspicano che questa pubblicazione possa essere efficace alla divulgazione dell'importante ruolo svolto dalla Cassa a favore delle aziende del mondo agricolo e dei loro lavoratori.
Il Presidente
In ottemperanza a quanto previsto dai vigenti Accordi e Contratti di lavoro Nazionali e/o di secondo livello stipulati tra le Organizzazioni costituenti ed in riferimento ai capoversi b) e c) dell'art. 4 dello Statuto Sociale è stato predisposto il presente regolamento che detta le norme di attuazione della ASSISTENZA INTEGRATIVA agli operai agricoli, occupati nelle Aziende agricole private o cooperative di Forlì - Cesena e Rimini con decorrenza 01 gennaio 2013, salvo quanto diversamente previsto nei singoli capitoli.
Hanno diritto alle prestazioni previste dal presente regolamento tutti i Lavoratori e le Lavoratrici occupati nelle imprese agricole Private e/o Cooperative delle Province di Forlì - Cesena e Rimini che applicano i Contratti indicati in premessa ed in regola con i versamenti dei contributi CIMLA, regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente con almeno 51 giornate ovvero con 51 giornate nell'anno corrente lavorate entro la data della presentazione della domanda. Per i lavoratori e le lavoratrici residenti fuori dalle province di competenza della Cassa, ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti. Le domande atte ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, possono essere presentate sia personalmente dall'avente diritto che per il tramite di un Patronato a cui sia stata conferita regolare delega e fatte pervenire alla Cassa tramite le modalità previste all'art. 2. La relativa modulistica è reperibile presso la sede della CIMLA in via delle Torri 45 a Forlì oppure sul sito Internet www.cimla.it presso le Organizzazioni Sindacali ed i Patronati.
Aventi diritto
Tutti gli operai agricoli di cui all'art. 1 in caso di malattia, T.B.C., infortunio sul lavoro e malattia professionale, potranno usufruire di una indennità giornaliera integrativa, erogata dalla Cassa, in aggiunta a quella corrisposta dagli Enti preposti (I.N.P.S. - I.N.A.I.L) nella misura e secondo le modalità indicate nei punti che seguono.
Misura della indennità integrativa
L'indennità in caso di malattia, infortunio sul lavoro, T.B.C, e malattia professionale decorrenti dal 01 gennaio 2013 è la seguente:
Malattia e T.B.C.
dal 4° al 20° giorno € 20,11 al giorno
dal 21° al 180° giorno € 8,94 al giorno
(escluso festività e domeniche)
Infortunio e Malattia Professionale
dal 5° al 90° giorno € 8,81 al giorno
dal 91° al 180° giorno € 2,88 al giorno
(compreso festività e domeniche)
N.B. L'aggiornamento di tali valori verrà annualmente uniformato al salario Medio Convenzionale stabilito dall'Inps di Forlì-Cesena-Rimini, conformemente alle modalità stabilite dall'Accordo Para-sociale 2013.
L'ammontare delle indennità integrative sopra citate potranno essere modificate dalla Assemblea della C.I.M.LA. in caso di morbilità eccezionale e comunque su parere unanime della Assemblea stessa.
Modalità per ottenere l'indennità integrativa
Domanda
Per ottenere l'indennità integrativa gli operai agricoli aventi diritto dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dalla C.I.M.LA., entro 180 giorni dalla data della prima liquidazione della prestazione da parte degli enti erogatori (I.N.P.S. - I.N.A.I.L).
È fatta eccezione per coloro i quali presentano la domanda per la prima volta, agli stessi è concesso un termine di 365 giorni dalla data della prima liquidazione.
La domanda potrà pervenire alla C.I.M.L.A. anche tramite Fax, E-Mail, Posta Certificata o per via telematica previa compilazione dell'apposito “Form” presente nel sito www.cimla.it, purché accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido.
Allegati alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati il prospetto di liquidazione mediante il quale è stato effettuato il primo pagamento dell'indennità a saldo da parte dell'I.N.P.S. o dell'I.N.A.I.L, indicante le giornate indennizzate dagli Istituti. In caso di smarrimento del medesimo dovrà essere presentata una dichiarazione rilasciata dagli Istituti dalla quale risultino il periodo di inattività e le giornate indennizzate.
Copia di busta-paga, da allegare nel caso di qualifiche professionali particolarmente elevate possedute dal richiedente.
Riconoscimento del diritto alla integrazione
II diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera, matura dopo che la C.I.M.LA. abbia accertato:
- che il diritto all'assistenza è maturato esclusivamente per il lavoro prestato in agricoltura.
- che il diritto all'indennità spetta pure nel caso di infortunio in itinere derivante da incidente stradale
La C.I.M.LA. si riserva, inoltre, ogni ulteriore indagine e/o accertamento si rendesse necessario per verificare la regolarità della documentazione presentata e degli elementi dichiarati nella domanda, agendo pure nei confronti del responsabile del sinistro (e quindi della sua compagnia assicuratrice) facendo valere il proprio diritto di rivalsa.
Limiti massimi e minimi ammessi ad integrazione - Periodo di carenza
II periodo indennizzabile per malattia, T.B.C., infortunio e malattia professionale, sarà quello per il quale I.N.P.S. e/o I.N.A.I.L abbiano provveduto alla liquidazione e comunque fino ad un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Nel caso di infortunio e malattie professionali, se il periodo di inattività prosegue oltre il 31 dicembre, il calcolo dei 180 giorni riparte nell'anno successivo mantenendo lo stesso scaglione di aliquota.
Nessuna indennità compete al lavoratore se il periodo a riferimento non è superiore alle 3 giornate per le malattie e alle 4 giornate per gli infortuni.
Liquidazione della integrazione
L'indennità integrativa verrà liquidata dalla Cassa:
- entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, mediante assegno circolare “non trasferibile” intestato all'interessato o, se richiesto, tramite bonifico bancario indicandone gli estremi.
- entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda mediante rimborso diretto all'Azienda di appartenenza, nel caso in cui questa abbia provveduto all'anticipo della stessa.
Nota: l'assegno ha una validità di 60 giorni, termine oltre il quale, se l'assegno non viene incassato, l'importo viene riaccreditato alla C.I.M.L.A. e riemesso solo su richiesta del lavoratore interessato.
La Cimla in ogni caso comunicherà annualmente ai patronati i nominativi e gli importi non ancora riscossi dai rispettivi patrocinati.
Indennità in caso di morte e liquidazione agli eredi legittimi
Nel caso che alla malattia o all'infortunio faccia seguito la morte del lavoratore, l'indennità spettante sarà erogata agli aventi diritto, con le modalità previste dalle vigenti norme di Legge.
II presente Regolamento, che trova applicazione dal 01 gennaio 2013, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ed è valido fino a revoca o a nuova stesura approvata da parte dell' Assemblea della C.I.M.L.A.
Per situazioni eccezionali e/o di particolare gravita, non contemplate dal presente Regolamento, si demanda la decisione di merito al Comitato di Gestione o all'Assemblea della Cassa.
Le aziende inadempienti al versamento dei contributi C.I.M.L.A. (salario differito di cui al C.C.N.L. ed Integrativo Provinciale) verranno sollecitate dalla C.I.M.L.A. ed i lavoratori dipendenti saranno messi a conoscenza delle inadempienze del datore di lavoro.
Questo Regolamento approvato dall'Assemblea della Cassa in data 18 giugno 2013 discende dall'accordo intercorso tra le sottoscritte Associazioni e Organizzazioni ed è parte integrante del predetto Accordo Interprovinciale.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni e qualsiasi precedente.
CONFAGRICOLTURA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI (Coldiretti)
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ( C.I.A.)
UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI (U.I.M.E.C. - U.I.L.)
UNIONE GENERALE COLTIVATORI (U.G.C. - CISL)
CONFCOOPERATIVE
LEGA COOPERATIVE (Legacoop)
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (A.G.C.I.)
F.L.A.I. - C.G.I.L.
F.A.I. - C.I.S.L.
U.I.L.A. - U.I.L
delle province di Forlì - Cesena e Rimini
Forlì, 18 giugno 2013